Art. 7 Riserva di posti 1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, laddove possibile in relazione al numero dei posti messi a concorso, e' prevista una riserva del trenta per cento. 2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.