Art. 7 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore  dei  volontari  in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze  armate,  congedati  senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari
in servizio permanente, laddove possibile in relazione al numero  dei
posti messi a concorso, e' prevista una riserva del trenta per cento. 
    2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui  al  comma
precedente devono produrre apposita certificazione  rilasciata  dagli
organi militari competenti.