Art. 9 Assunzione in servizio 1. I candidati utilmente selezionati in relazione al numero di posti messi a bando sono invitati a stipulare, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la sede di assegnazione con inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile, area funzionale prima, fascia retributiva F1, secondo le rispettive graduatorie. 2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e luogo indicato, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione. 3. L'assunzione e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione. 4. Il personale assunto e' soggetto al periodo di prova secondo le vigenti disposizioni contrattuali ed e' tenuto a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.