Art. 9 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati utilmente selezionati in relazione  al  numero  di
posti messi a bando sono invitati a stipulare, secondo la  disciplina
prevista dal Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro  a  tempo
indeterminato  e  pieno  presso   la   sede   di   assegnazione   con
inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile, area  funzionale
prima, fascia retributiva F1, secondo le rispettive graduatorie. 
    2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del
contratto  individuale  di  lavoro;  la  mancata   presentazione   in
servizio, senza giustificato motivo, nel  giorno  e  luogo  indicato,
comporta la decadenza dal diritto all'assunzione. 
    3. L'assunzione e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati
all'impiego sono disposte con riserva di accertamento  dei  requisiti
richiesti per l'ammissione. 
    4. Il personale assunto e' soggetto al periodo di  prova  secondo
le vigenti disposizioni contrattuali ed e' tenuto a  permanere  nella
sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque  anni,  ai
sensi del  comma  5-bis  dell'art.  35  del  decreto  legislativo  n.
165/2001.