Art. 3 
 
 
                      Cause di inammissibilita' 
 
 
    1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti  l'anno
scolastico 2020-2021 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la  promozione  senza  debiti  formativi  alla  classe  o  al   corso
successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7. 
    2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettera C), che abbiano  conseguito  il  diploma  di  scuola
media superiore nell'anno scolastico 2019-2020  da  ripetenti  e  che
abbiano riportato nell'esame  di  Stato  una  votazione  inferiore  a
70/100 e di quelli  che  non  abbiano  sostenuto  piu'  di  un  esame
previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2020-2021. 
    3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere C)  e  D-d1),  che  abbiano  riportato  negli  esami
sostenuti relativi al proprio piano di  studio  dell'anno  accademico
2020-2021 una media inferiore a 24. 
    4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a  conclusione  del  periodo  di
durata legale prevista dall'ordinamento per gli  studi  universitari,
abbiano conseguito una votazione nell'esame  di  laurea  inferiore  a
100/110. 
    5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari  fuori
corso. 
    6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu'  comuni  in
convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di  un
consorzio di comuni, nonche' i figli dei segretari  delle  unioni  di
comuni che non abbiano versato, ai  sensi  dei  citati  in  premessa,
articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e  7,  comma  5,  della
legge 29 ottobre 1987, n. 440 e art. 32,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 7 aprile 2014  e  gli  appartenenti  ai  ruoli  di  altre
pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi  gli  studenti  di
istituti di qualsiasi  ordine  e  grado  la  cui  retta,  per  l'anno
2020/2021, sia interamente a carico della pubblica assistenza.