Art. 5 Commissione per la formulazione delle graduatorie 1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del 9 giugno 2017, e' nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall'art. 2 del presente decreto. 2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai candidati per la sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B), sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione o materie alternative ed educazione motoria. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) e' effettuata sulla base del numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) e' effettuata sulla base della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale. Per le sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e d3), e' attribuito specifico punteggio alla lode. Per tutte le sezioni, a parita' di merito, si tiene conto del modello ISEE 2020. 3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie - sezione universita'.