Art. 13 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    3. La graduatoria  finale  di  merito  del  concorso,  recante  i
nominativi dei  vincitori  e  dei  candidati  dichiarati  idonei,  e'
approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei  magistrati
amministrativi regionali.