Art. 6 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata nell'art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando. 2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.