Art. 7 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata e sara' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. 3. Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione sara' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che saranno oggetto di esame. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso la Giustizia amministrativa.