Art. 11 
 
            Voto finale delle prove d'esame e formazione 
         della graduatoria di merito per codice di concorso 
 
    1. La votazione complessiva  e'  determinata  dalla  somma  della
media delle votazioni conseguite  nelle  prove  scritte,  di  cui  al
precedente art. 8, e della votazione ottenuta nella prova  orale,  di
cui al precedente art. 9. Al voto della prova orale sono  aggiunti  i
centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua
straniera, di cui al precedente art. 10. 
    2. Il punteggio ottenuto nella  prova  preselettiva,  di  cui  al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
    3. La graduatoria finale di merito per ciascun codice di concorso
di cui all'art. 1 del presente bando  e'  formata  dalla  commissione
esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla  votazione  complessiva
conseguita da ciascun candidato.