Art. 11 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito per codice di concorso 1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media delle votazioni conseguite nelle prove scritte, di cui al precedente art. 8, e della votazione ottenuta nella prova orale, di cui al precedente art. 9. Al voto della prova orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 10. 2. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 3. La graduatoria finale di merito per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1 del presente bando e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.