Art. 13 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito per codice di concorso 1. Il direttore generale per le risorse e l'innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nella seconda area, posizione economica F2, profilo professionale di «collaboratore di amministrazione, contabile e consolare» e l'immissione nella seconda area, posizione economica F2, profilo professionale di «collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, la graduatoria di merito per ciascun codice di concorso dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati, per ciascun codice di concorso, nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito per ciascun codice di concorso unitamente a quella dei vincitori per ciascun codice di concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».