Art. 13 
 
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito  per  codice
                             di concorso 
 
    1.  Il  direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella seconda area, posizione economica F2,  profilo
professionale  di  «collaboratore  di  amministrazione,  contabile  e
consolare» e l'immissione nella seconda area, posizione economica F2,
profilo professionale di «collaboratore  tecnico  per  i  servizi  di
informatica, telecomunicazioni e cifra»  degli  Uffici  centrali  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, la graduatoria
di merito per ciascun codice  di  concorso  dei  candidati  risultati
idonei  nelle  prove  d'esame.  Con  il  medesimo  provvedimento   il
direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara  vincitori
del concorso i candidati utilmente collocati, per ciascun  codice  di
concorso, nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria  di  merito  per  ciascun  codice  di  concorso
unitamente a quella dei vincitori per ciascun codice di  concorso  e'
pubblicata nel foglio di comunicazioni  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione  e'
data notizia mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».