Art. 16 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    Per quanto non previsto dal presente  bando,  valgono  in  quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10  gennaio
1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche'  le
disposizioni sul reclutamento del personale  contenute  nell'art.  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 16 febbraio 2021 
 
                                      Il direttore generale: Varriale