Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio straniero equipollente o equivalente. I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: sia stato riconosciuto equipollente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara; sia stato dichiarato equivalente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d) idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare e del profilo professionale di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 14.