Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e modalita' 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il portale concorsi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al link https://PortaleConcorsi.esteri.it/ - La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il codice fiscale; d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito telefonico; e) il godimento dei diritti politici; f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; h) il titolo di studio di accesso di cui e in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione con esplicita indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del voto riportato; i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio; l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9, comma 1; m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo art. 10, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative orali; n) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'allegato 1, dei quali e eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; o) per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti; p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio. 3. L'eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta l'automatica esclusione dal concorso o la mancata assunzione del candidato. 4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non saranno presi in considerazione. 5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2, e di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione al concorso sono trattati esclusivamente per le finalita' di cui al successivo art. 15. 8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'Amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 % - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva (art. 6) ed e' ammesso alla prova scritta (art. 8, comma 1), previa presentazione, su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).