Art. 3 
 
Presentazione della domanda di ammissione al  concorso  -  Termine  e
                              modalita' 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per via telematica, attraverso il portale concorsi del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  al
link https://PortaleConcorsi.esteri.it/ -  La  domanda  on-line  deve
essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo
giorno (festivi inclusi) successivo alla data  di  pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della  domanda
di ammissione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico.
Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere  e  inviare  il
modulo on-line. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero,  il  comune  italiano  nei  cui  registri  di  stato
civile e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di  avviamento  postale  nonche'  il  recapito
telefonico; 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di accesso di cui e in possesso ai  fini
della  partecipazione   alla   presente   selezione   con   esplicita
indicazione dell'Istituto  che  lo  ha  rilasciato,  della  data  del
conseguimento e del voto riportato; 
      i)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; 
      j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione  di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2,  3  e  4  del  presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la  sede
e il periodo di servizio; 
      l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese)  in
cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9, comma
1; 
      m) la lingua, o  le  lingue  straniere,  prescelte  tra  quelle
indicate nel successivo art. 10, comma 1, in  cui  intende  sostenere
prove facoltative orali; 
      n) i titoli, previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  cui
all'allegato 1, dei quali e  eventualmente  in  possesso,  che  danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      o) per i candidati  di  sesso  maschile,  avere  una  posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti; 
      p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il  servizio
all'estero alle  dipendenze  del  Ministero  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e di essere  disposto  a  trasferirsi  in
qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare
servizio. 
    3. L'eventuale dichiarazione mendace  con  riferimento  a  quanto
indicato alle lettere  e)  e  g)  del  precedente  comma  2  comporta
l'automatica esclusione dal concorso  o  la  mancata  assunzione  del
candidato. 
    4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare  la
sussistenza. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non saranno presi in considerazione. 
    5. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    6. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di  collaboratore
di amministrazione, contabile e consolare,  seconda  area  F2,  e  di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra, seconda area F2, sia presso l'Amministrazione  centrale  che
in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche  di  disagio,
costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 
    7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nella domanda  di
ammissione al concorso sono trattati esclusivamente per le  finalita'
di cui al successivo art. 15. 
    8. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado  e  specifica,  nel  caso  ne
abbia  l'esigenza,  ai  sensi  dell'art.  20  della  predetta  legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale  necessita'  di  tempo
aggiuntivo  per  lo  svolgimento  delle  prove.  La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente  richiesta
dall'Amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 % -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  come  integrata  dal  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  -
non e' tenuto a sostenere  la  prova  preselettiva  (art.  6)  ed  e'
ammesso alla prova scritta (art. 8, comma 1),  previa  presentazione,
su specifica  richiesta  dell'Amministrazione,  della  documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato  grado  di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).