Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.