Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. L'Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando.