Art. 6 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva, comune ai codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 del presente bando, della durata di sessanta (60) minuti, consistente in sessanta (60) quesiti a risposta multipla e a correzione automatizzata, ai fini della verifica: a) della conoscenza degli elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; b) della buona conoscenza ed uso della lingua italiana; c) della buona conoscenza ed uso della lingua inglese; d) della conoscenza base degli strumenti di office automation; e) della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale. 2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. La prova preselettiva potra' svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente in via informatica secondo le modalita' di cui al successivo art. 12. 3. A ciascuna risposta e' attribuito il punteggio che segue: risposta esatta: +1 punto; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piĆ¼ opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,33 punti. 4. Per ciascun codice di concorso e' ammesso alla prova d'esame scritta il numero di candidati che segue: a) codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare I primi milleottocentosettantacinque (1875) candidati classificatisi nella prova preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al milleottocentosettantacinquesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. b) codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra. I primi duecento (200) candidati classificatisi nella prova preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al duecentesimo posto con pan i punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione della votazione finale di merito. 6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura. Non possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi mobili al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.