Art. 8 Prove scritte 1. Le prove scritte, gestite con procedura analoga a quella della prova preselettiva, consistono in quesiti a risposta multipla, a correzione automatizzata, e si articolano per ciascun codice di concorso come segue: codice 01 - Profilo professionale di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare a) la prima prova consiste in quesiti a risposta multipla volti a verificare le conoscenze teorico-pratiche del candidato nelle materie che seguono: elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; elementi di diritto consolare; elementi di contabilita' di Stato; b) la seconda prova consiste in quesiti a risposta multipla volti a verificare la buona conoscenza e l'uso della lingua inglese da parte del candidato. codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra a) la prima prova consiste in quesiti a risposta multipla volti a verificare le conoscenze teorico-pratiche del candidato in materia di informatica, telecomunicazioni e cifra; b) la seconda prova consiste in quesiti a risposta multipla volti a verificare la buona conoscenza e l'uso della lingua inglese da parte del candidato. 2. Per l'espletamento delle prove scritte di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. Le prove scritte potranno svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente in via informatica secondo le modalita' di cui al successivo art. 12. 3. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale, per ciascun codice di concorso, i candidati che riportano una votazione complessiva di almeno sessanta centesimi (60/100) in ciascuna prova scritta. 4. Durante le prove scritte i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura. Non possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi mobili al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.