Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale verte, per ciascun codice  di  concorso,  sulle
materie oggetto delle prove scritte di  cui  al  precedente  articolo
nonche' su: 
      codice  01  -  Profilo  professionale   di   collaboratore   di
amministrazione, contabile e consolare 
        a) ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione intemazionale; 
        b) elementi di geografia; 
        c)  altra  lingua  straniera  veicolare  da  scegliersi   tra
francese, spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e
giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera 1; 
        d) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacita di uso dei principali programmi  di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione. 
      codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico  per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra 
        a) ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
        b) elementi di geografia; 
        c) elementi di diritto pubblico con  particolare  riferimento
al rapporto di pubblico impiego; 
        d) elementi di contabilita' di Stato; 
        e)  altra  lingua  straniera  veicolare  da  scegliersi   tra
francese, spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e
giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera 1; 
        f) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacita' di uso dei principali programmi di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione. 
    2. La prova orale  e'  oggetto  di  una  valutazione  unica.  Per
superare  la  prova  di  esame  orale  e'  necessario  conseguire  un
punteggio di almeno sessanta centesimi (60/100). 
    3.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    4. Al termine di ogni seduta la commissione  forma  l'elenco  dei
candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del   voto   da   ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario,  e
affisso all'albo della sede d'esame.