Art. 15 Graduatoria finale di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato. 2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali. 3. Il punteggio di merito e' determinato dal voto e dal titolo di studio conseguito di cui alla tabella in allegato 2. 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile. 5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 8. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', uno o piu' accertamenti psico-fisici e attitudinali, nell'ambito della prima procedura reclutativa successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno: a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori della procedura selettiva cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori della presente procedura di selezione. La relativa posizione di graduatoria sara' determinata secondo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 9. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.