Art. 15 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone la graduatoria  finale  di  merito  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato. 
    2. Sono  iscritti  nell'anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali. 
    3. Il punteggio di merito e' determinato dal voto e dal titolo di
studio conseguito di cui alla tabella in allegato 2. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico o al valor civile. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso,  siano
stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza viene approvata  la  graduatoria  finale  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  della
stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    8. Le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una  sola  volta,
ai  limiti  di  eta',  uno  o  piu'   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali,   nell'ambito   della   prima   procedura   reclutativa
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
qualora idonee, saranno: 
      a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito  conseguito
nella graduatoria  finale  di  merito  della  presente  procedura  di
selezione e avviate alla frequenza del primo corso utile in  aggiunta
ai vincitori della procedura selettiva cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini  giuridici,  dei  vincitori  della  presente  procedura  di
selezione. 
    La relativa posizione di graduatoria  sara'  determinata  secondo
quanto previsto all'art. 14-bis del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. Gli  effetti
economici della nomina saranno riconosciuti, in  ogni  caso,  con  la
stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti  al  corso  di
formazione effettivamente frequentato. 
    9. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul  portale
attivo  all'indirizzo   «https://concorsi.gdf.gov.it»,   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  51,  Roma
(numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.