Art. 5 
 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  4,  con  provvedimento  del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano con  modalita'  differenti  da
quelle previste; 
      d)          pervengano           all'indirizzo           P.E.C.
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it   in    assenza    dei    relativi
presupposti o comunque oltre i termini previsti per la  presentazione
della domanda di partecipazione alla  procedura  reclutativa  di  cui
all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna»; 
      e) non siano integrate, entro il termine di cui  al  successivo
art. 6, comma 2,  lettera  a),  della  documentazione  attestante  il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l). 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura  di  selezione,  con  riserva,  in
attesa  dell'accertamento  dell'effettivo  possesso   dei   requisiti
previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.