Art. 15 Valutazione dei titoli 1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8, procede alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato la maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9. 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7. 3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.