Art. 16 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8. 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda cifra decimale. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto entro la data comunicata con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti, nell'ordine e in sequenza, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e, se idonei, all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al comma 5 a partire dal giorno successivo (esclusi sabato, domenica e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.