Art. 18 
 
                     Documentazione da produrre 
                in sede di visita medica preliminare 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare  devono
presentare, in originale, la seguente documentazione  sanitaria,  con
data non anteriore a giorni sessanta: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare o da una struttura privata  accreditata  con
il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  6),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso; 
      g) se di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo  della
guardia di finanza, devono produrre un test di gravidanza  effettuato
in data non anteriore a cinque giorni dalla  data  di  presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui al successivo comma 3. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento: 
      a) con riserva,  alle  prove  orali  e  facoltativa  di  lingua
straniera; 
      b) anche in deroga per una sola volta  ai  limiti  di  eta',  a
svolgere le predette visite  mediche  e  il  successivo  accertamento
dell'idoneita' attitudinale, nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi  necessari  per  la  definizione  della  graduatoria  del
presente concorso. 
    4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e  g)  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  8,  comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche preliminari. La data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato o non esibisca in tale data i certificati  in  argomento,
e' escluso dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12.