Art. 2 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare: 
      a) al concorso coloro che: 
        1) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        2)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
di bordo o al volo; 
        3)  non  siano  imputati  o  condannati  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        4) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di  formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
        6) siano in possesso dei requisiti di cui all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
        7) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ufficiale del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
        8)  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo   per   la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,  siano  in
possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo
equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»),  in  discipline  attinenti
alla specialita' per la quale  concorrono,  tra  quelli  indicati  in
allegato 1. 
    Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche'    riconosciuti     dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  equipollenti  a  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al presente concorso; 
      b) per i posti di cui all'art. 1, comma 1: 
        1) lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in  congedo,
ovvero cancellati dal ruolo, che, oltre  ai  requisiti  di  cui  alla
precedente lettera a): 
          (a) alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia  di  finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione. 
    Il giudizio di meritevolezza e' espresso sulla base dei requisiti
fisici,   morali,   di   carattere,   intellettuali,   culturali    e
professionali, dimostrati durante il servizio  prestato.  L'autorita'
competente ad esprimersi e' per i  candidati  in  congedo  dal  Corpo
della guardia di finanza, il  Comandante  regionale  territorialmente
competente in relazione al luogo di residenza; 
          (b) alla data del 1° gennaio 2021, non abbiano superato  il
giorno di compimento del trentasettesimo anno di  eta',  ossia  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1984; 
        2) lettera b): 
          (a) i cittadini italiani che, oltre  ai  requisiti  di  cui
alla precedente lettera a): 
          (1) alla data del 1° gennaio 2021, non abbiano superato  il
giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta', ossia siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1989; 
          (2) non siano stati ammessi a prestare il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
          (b) i militari del Corpo appartenenti ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre  ai  requisiti  di
cui alla precedente lettera a): 
          (1) alla data del 1° gennaio 2021, non abbiano superato  il
giorno del compimento del  quarantacinquesimo  anno  di  eta',  ossia
siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1976; 
          (2) non siano stati dichiarati non  idonei  all'avanzamento
ovvero,   se   dichiarati   non   idonei   all'avanzamento,   abbiano
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita',  ovvero  non
abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
          (3) non abbiano riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
          (4) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
          (5) non siano sospesi dall'impiego  o  dal  servizio  o  in
aspettativa. 
    2. In aggiunta ai requisiti di cui  al  comma  1,  alla  data  di
scadenza del termine  ultimo  previsto  per  la  presentazione  della
domanda, i candidati che concorrono: 
      a) per le specialita' «sanita'» e «veterinaria»  devono  essere
iscritti  rispettivamente  all'albo  dei   medici-chirurghi   e   dei
veterinari; 
      b)  per  la  specialita'  «infrastrutture»,  devono  essere  in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della  professione  connessa
al titolo di studio richiesto. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda  e  alla  data  di
inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.