Art. 20 
 
                   Prova orale e prova facoltativa 
                         di lingua straniera 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera a),  integrata  a  norma  del  comma  4,
lettera a), punto 1), del medesimo art. 8, ha una durata  massima  di
45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie
riportate in allegato 7. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto  di
merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato  alla  seconda  cifra
decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i  punti  attribuiti
dai singoli esaminatori e dividendo tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la  votazione
minima di diciotto trentesimi. 
    5. Coloro  che  riportano  una  votazione  inferiore  a  diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella  prova  orale,  e'
sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza  di  una  lingua
straniera scelta tra quelle di  cui  all'art.  4,  comma  2,  con  le
modalita' indicate in allegato 8. 
    8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa e' espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8. 
    9. La sottocommissione assegna,  per  la  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato  secondo  le
modalita' di cui al comma  3.  Il  candidato  che  riporta  un  punto
compreso tra diciotto e trenta trentesimi  consegue,  ai  fini  della
graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate  in  allegato
8. 
    10. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un  membro
della  sottocommissione,  e'  reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai
candidati  ricorrendo,  ove  necessario   per   il   rispetto   delle
prescrizioni in tema di  prevenzione  e  protezione  dal  rischio  di
contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito della  prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.