Art. 21 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il candidato a  cui
e' inibito l'accesso alla sede  concorsuale  per  inosservanza  delle
prescrizioni  impartite  in  tema  di  prevenzione  del  contagio  da
«COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'amministrazione che
ha indetto il  presente  concorso,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere: 
      a) la prova  preliminare  di  cui  all'art.  12,  se  prevista,
l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui  all'art.   17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art.  19  e  la
prova  orale  di  cui  all'art.  20,   e'   escluso   dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
8, comma 1, lettere a), b), c) e  d),  hanno  facolta' -  su  istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause  di  forza  maggiore  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
      b) la  prova  scritta  di  cui  all'art.  13,  e'  escluso  dal
concorso. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera  a)  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti  e'  escluso  dal  concorso  fatto  salvo
quanto previsto al comma 4. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    4. In caso di proroga dello stato di emergenza  epidemiologica  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1,  comma  3  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it e corredata  da  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    Le  eventuali  risultanze  di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nella  graduatoria
unica di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla  frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati.