Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere: a) la prova preliminare di cui all'art. 12, se prevista, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19 e la prova orale di cui all'art. 20, e' escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it b) la prova scritta di cui all'art. 13, e' escluso dal concorso. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a) non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso fatto salvo quanto previsto al comma 4. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 4. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 3 sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.