Art. 23 Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso 1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione, che frequenteranno con il grado di tenente in qualita' di ufficiali allievi e fermo restando quanto disposto al comma 3, previo superamento della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti presso il competente Ufficio sanitario dell'Accademia, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte di ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del citato Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. I vincitori risultati idonei alla visita medica di cui al comma 1 sono: a) avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata di un anno; b) previa sottoscrizione, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, di una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Se gia' in servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di polizia, devono essere collocati in congedo/dimettersi dalle rispettive amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di finanza, copia: 1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; 2) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del comando/ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate, per ciascuna specialita', altrettante ammissioni al corso stesso, secondo l'ordine della graduatoria unica di merito ed eventualmente di quanto previsto all'art. 22, comma 7. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, la relativa graduatoria cessa di avere validita'. 5. Al termine del corso di formazione l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione: a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado; b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.