Art. 24 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno  e
nell'ora stabiliti per l'espletamento delle  procedure  propedeutiche
all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante dell'Accademia della Guardia  di  finanza,  tramite  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it,  sono
valutati  a  giudizio  discrezionale  e  insindacabile   del   citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra
data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 23. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del citato Reparto di istruzione. 
    3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti.