Art. 8 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano a eccezione degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1: a) lettera a), e' integrata, per l'effettuazione: 1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale di ciascuna specialita' a concorso, da: (a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato alla medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; (b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e orale; 2) della prova facoltativa di lingua straniera, da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa; b) lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.