Art. 14
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di
merito.
2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, con apposito verbale, che sara' pubblicato nel sito
www.carabinieri.it nonche' nella sezione «amministrazione
trasparente» del portale http://www.difesa.it/ - i titoli di merito
dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta di cui
al precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
3. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
e dichiarati nella domanda stessa.
A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del decreto
legislativo n. 66/2010, si terra' conto dell'eventuale possesso
nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani
di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di
medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. La graduatoria finale di merito sara' formata dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti per
le prove di efficienza fisica e per la valutazione dei titoli di
merito, secondo i criteri riportati nell'allegato B, e approvata con
decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e
nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza dell'11° corso triennale Allievi marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal
precedente art. 1, comma 2.