Art. 14 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri,  con  apposito  verbale,  che  sara'  pubblicato  nel   sito
www.carabinieri.it    nonche'    nella    sezione    «amministrazione
trasparente» del portale http://www.difesa.it/ - i titoli  di  merito
dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta di  cui
al precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo  aver  corretto
in  forma  anonima   gli   elaborati,   procedera'   a   identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    3. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo  se  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e dichiarati nella domanda stessa. 
    A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del  decreto
legislativo n.  66/2010,  si  terra'  conto  dell'eventuale  possesso
nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di  preferenza:  orfani
di guerra ed equiparati, figli di  decorati  al  valor  militare,  di
medaglia  d'oro  al  valore  dell'Arma  dei  carabinieri,  al  valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico  o  al  valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di  ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di  cui  all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge  9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il  candidato  piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio
1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno  1998,
n. 191. 
    4.  La  graduatoria  finale  di  merito   sara'   formata   dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti  per
le prove di efficienza fisica e per  la  valutazione  dei  titoli  di
merito, secondo i criteri riportati nell'allegato B, e approvata  con
decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa  e
nei  siti   web   www.carabinieri.it   e   www.difesa.it.   Di   tale
pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Tale  comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  dell'11°  corso  triennale  Allievi  marescialli,  secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto  dei  criteri  previsti  dal
precedente art. 1, comma 2.