Art. 18 Nomina a Maresciallo 1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati Marescialli. 2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo n. 66/2010: a) e' subordinata: 1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; b) sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; 2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; 3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 3. Al termine del corso formativo i Marescialli saranno destinati presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionali.