Art. 18 
 
                        Nomina a Maresciallo 
 
    1. Gli Allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo n. 66/2010: 
      a) e' subordinata: 
        1)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  stessa,   del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
        2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      b) sara' sospesa per coloro che, giudicati  idonei  al  termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
        1) rinviati a giudizio o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
        2)  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di stato; 
        3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
        4) in aspettativa per qualsiasi motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso formativo i Marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici  situati  nella  Provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionali.