Art. 18
Nomina a Maresciallo
1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno
accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto
legislativo n. 66/2010:
a) e' subordinata:
1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato;
3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
3. Al termine del corso formativo i Marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o
aventi competenza regionali.