Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni;
2) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica
previste dal successivo art. 9;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha
conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
4) non abbiano superato il giorno di compimento del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai
limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo
Ispettori;
5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna;
6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
7) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo biennio;
8) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il
beneficio della non menzione;
9) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
10) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a sessanta giorni;
11) non siano in attesa di definizione della propria
posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale per delitto
non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di
procedura penale;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni;
2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di
eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al giorno di
compimento del ventottesimo anno. Gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non
trovano applicazione;
3) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al
termine dell'anno scolastico 2020-2021, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o
equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
4) godano dei diritti civili e politici;
5) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto
penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il
beneficio della non menzione;
6) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
7) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
8) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento
militare;
9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
10) se militare (non appartenente all'Arma dei carabinieri),
non siano in attesa di definizione della propria posizione
disciplinare, all'esito di procedimento penale per delitto non
colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di
procedura penale.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire
anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo art. 10, fatta eccezione per l'eta', devono essere
mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di
non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno scolastico
2020-2021, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora
idonei, e comunque entro il 30 luglio 2021, dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti l'avvenuto conseguimento all'indirizzo e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it
5. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del
direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.