Art. 11 
 
 
 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 
 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire  dal  19  aprile  2021,  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da cento domande a risposta multipla di cui: 
      a)   trentacinque    volte    ad    accertare    le    abilita'
logico-matematiche; 
      b) venticinque volte ad accertare le abilita' linguistiche e la
conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica  e
geografia (dieci per ogni disciplina); 
      d) dieci volte ad accertare la conoscenza della lingua  inglese
e dell'informatica (cinque per ogni disciplina). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal  3°  giorno  successivo  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) a quello  di  cui  all'art.  3,
comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico e Comunicazione Interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  sostenere  la  prova  scritta  di  preselezione,  sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso fatto  salvo
quanto previsto all'art. 23, comma 1. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5.  I  candidati  che  concorrono  per  il  posto  riservato   ai
possessori dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
qualora abbiano fatto richiesta nella domanda  di  partecipazione  al
concorso di sostenere anche  la  prova  scritta  di  preselezione  in
lingua  tedesca,  possono  richiedere,  sul  posto,  l'assistenza  di
personale qualificato conoscitore della lingua  stessa  per  ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a). 
    8. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle  discipline  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d)
verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul  portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it,
nella sezione relativa  ai  concorsi  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrati nel corso della prova. 
    9. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili
sul citato portale. 
    10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito  da  zero  a  dieci,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi: 
      a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta  posti
della graduatoria stilata ai soli fini della  predetta  prova.  Sono,
inoltre, ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo  posto  utile.  I
restanti candidati sono esclusi dal concorso; 
      b) per  il  comparto  aeronavale,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
        1)  centotrenta  posti  per   la   specializzazione   «pilota
militare»; 
        2) centotrenta posti per la specializzazione  «comandante  di
stazione e unita' navale». 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova sara' reso noto, a  partire  dal  secondo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi)  a
quello di svolgimento  dell'ultima  sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.