Art. 13 Revisione della prova scritta di cultura generale 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) provvede alla revisione degli elaborati scritti dei candidati assegnando a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 2. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il punteggio minimo di diciotto trentesimi. I candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 4. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro la data che sara' comunicata con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 5. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666) a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, relativo all'esito della prova scritta.