Art. 14 Prove di efficienza fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale alle prove di efficienza fisica, consistenti: a) per il comparto ordinario, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; b) per il comparto aeronavale, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 25 m stile libero. 2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nella tabella in allegato 4 anche in una sola delle discipline di cui al comma 1, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 9 consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: =================================================== |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio| +=====================+===========================+ | da 1 a 2 | 0,05 | +---------------------+---------------------------+ | da 2,5 a 3 | 0,10 | +---------------------+---------------------------+ | da 3,5 a 4 | 0,15 | +---------------------+---------------------------+ | da 4,5 a 5 | 0,20 | +---------------------+---------------------------+ | da 5,5 a 6 | 0,25 | +---------------------+---------------------------+ | da 6,5 a 7 | 0,30 | +---------------------+---------------------------+ | da 7,5 a 8 | 0,35 | +---------------------+---------------------------+ | da 8,5 a 9 | 0,40 | +---------------------+---------------------------+ 4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati. 5. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento: a) con riserva, alle prove orali; b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le aspiranti che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «pilota militare», di idoneita' al pilotaggio, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso. 6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere alternativamente: a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle prove di efficienza fisica; b) inviati, entro la medesima data, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestato, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, al concorrente e' fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme il giorno di effettivo svolgimento delle prove. 7. Fermo restando quanto previsto all'art. 22, comma 1, il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il candidato: a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5; b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato, non hanno esibito la documentazione prevista o sono risultati assenti, sono esclusi dal concorso. 9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.