Art. 15 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti
  ordinario e aeronavale - specializzazione «comandante di stazione e
  unita' navale». 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle
condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di  primo
accertamento  effettuata  presso  il  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dalle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di  finanza  disponibili  sul  sito
internet del Corpo www.gdf.gov.it 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto  ministeriale  n.  155/2000  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso: 
        1) se concorrente per il comparto ordinario, di una  acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  anche   con   correzione
diottrica secondo i parametri specificati al  punto  17,  lettera  p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 
        2)   se   concorrente   per   il   comparto   aeronavale    -
specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,   di
acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza  correzione;  campo
visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudoisocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale» non  devono  essere  affetti
dalle    ulteriori    imperfezioni,    infermita'    e     condizioni
somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'   rispetto   al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 13, comma 5. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  3,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso  dei  requisiti  specifici   previsti   per   l'accesso   al
ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla   data   di   effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica,  il  giudizio  definitivo  e'  espresso  tenendo  conto
dell'eta', del  grado,  delle  categorie  e  degli  incarichi  svolti
nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    In tali casi, per coloro che concorrono  per  i  posti  riservati
alla specializzazione «comandante di stazione e unita'  navale»  deve
essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al  comma
2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermita'  e
condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il  quale,
qualora non idoneo, puo'  contestualmente  presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario; 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti destinati alla specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale»; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    8.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento   -Ufficio   procedure
reclutative - Sezione allievi ufficiali -via delle Fiamme Gialle,  n.
18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il  termine
comunicato dal predetto reparto. 
      Entro tale ultimo  termine,  la  predetta  documentazione  puo'
essere inviata, in alternativa, all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
      In  ogni  caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con  riserva,  a  tale  ulteriore
fase selettiva gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui
al comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 9, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  alle  ulteriori  visite
specialistiche  e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.