Art. 17 
 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
           aeronavale - specializzazione «pilota militare» 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati del  comparto  aeronavale  -  specializzazione  «pilota
militare» risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione
delle   condizioni   dei   soggetti   al   momento    dell'esecuzione
dell'accertamento. 
    Sono altresi' ammessi, con riserva,  i  candidati  che,  a  mente
dell'art. 14, comma 7, sono  riconvocati  per  lo  svolgimento  delle
prove di efficienza fisica in data successiva alla  calendarizzazione
del presente accertamento. 
    A tal fine: 
      a) i candidati  sono  avviati  presso  l'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare  sito  in  Roma,  viale  Piero
Gobetti, n. 2, per essere  sottoposti  alle  visite  mediche  dirette
all'accertamento  dell'idoneita'   degli   stessi   ai   servizi   di
navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto  ministeriale  16
settembre 2003 e dell'art.  586  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del  combinato  disposto
delle predette norme, i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti fisici: 
        1) distanza vertice-gluteo  non  superiore  a  cm  98  e  non
inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e
non inferiore a cm 56; 
        2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90  e  non
inferiore a cm 74,5. 
      A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003,  gli
aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro,  di  una  capacita'
visiva «per lontano» non inferiore a 10/10 per  occhio  raggiungibile
anche con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10  per
occhio. Il candidato, inoltre,  dovra'  avere  capacita'  di  leggere
agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm  100  utilizzate  nei
test di visione «per vicino». Per entrambe le tipologie di  capacita'
visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo
decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli  esiti
di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; 
      b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  c),
acquisito il  giudizio  medico-legale  di  idoneita'  ai  servizi  di
navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di  cui  alla
lettera a): 
        1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia
di finanza sulla base delle previsioni del  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it 
        2) puo' sottoporre i candidati, ove necessario  ai  fini  del
giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione
del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche  ed
esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 15, comma  4,  nel
rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni. 
    A tal  fine,  potranno  essere  previste  ulteriori  giornate  di
attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 13, comma 5. 
    2. Nei confronti dei candidati privi di: 
      a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),
punti 1) e 2), il predetto  Istituto  di  medicina  aerospaziale  non
procede all'accertamento dell'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione
aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati  non
idonei ed esclusi dal concorso; 
      b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della  visita  di
cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneita'. 
    3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2,
lettera   b),   puo'   presentare   al   Centro   di    reclutamento,
contestualmente alla comunicazione del  giudizio  di  non  idoneita',
istanza  per  essere  sottoposto  a  ulteriori  accertamenti  tesi  a
ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. 
    La citata istanza: 
      a)  deve  essere  integrata  da  documentazione  rilasciata   -
inderogabilmente entro il decimo giorno solare  successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' -  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata  con
il Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in  allegato  8).  In  tale  ultimo
caso, il Centro di reclutamento potra'  eventualmente  richiedere  ai
candidati gli estremi di tale accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento -  Ufficio   procedure
reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle, n.
18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il  termine
comunicato dal predetto reparto. 
      Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
      In  ogni  caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna  dell'originale  della  documentazione  entro  il   predetto
termine; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata  in  data  successiva  alla  notifica
della non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
        2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' o da una struttura  privata  non
accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
      I  provvedimenti  di  non  accoglimento   sono   adottati   dal
Comandante del Centro di reclutamento  della  Guardia  di  finanza  e
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5,comma 2; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o
infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        2) disporre la convocazione dell'aspirante per  sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica militare. 
        In tali  casi,  la  richiamata  sottocommissione  esprime  il
giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato al servizio nella
Guardia di finanza quale  ufficiale  del  ruolo  normale  -  comparto
aeronavale per la specializzazione «pilota militare» sulla base: 
          (a) del giudizio medico-legale della  predetta  Commissione
sanitaria di appello; 
          (b)  degli   esiti   delle   eventuali   ulteriori   visite
specialistiche ed esami strumentali e di  laboratorio  richiamate  al
comma 1, lettera b), punto 2). 
      In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la  visita
medica di  primo  accertamento  sara'  immediatamente  notificato  al
candidato, anche tramite il Centro di reclutamento. 
    4. Solo in caso di giudizio di  non  idoneita'  a  seguito  delle
eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali  o  di
laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, disposte  nell'ambito  degli
accertamenti  di  cui  al  presente   articolo,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 15,  commi  da  7  a  14,  salvo  quanto
diversamente previsto nel presente articolo. 
    Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso. 
    5. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.