Art. 19 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera e). 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento  attitudinale  e
quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di  cui  all'art.  15,
comma 10, sono ammessi a  sostenere  le  prove  orali  nel  giorno  e
nell'ora comunicati dal  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.