Art. 21 
 
Visita  medica  di  controllo  e   accertamento   dell'idoneita'   al
  pilotaggio  per  i  candidati  che  concorrono  per   il   comparto
  aeronavale - specializzazione «pilota militare». 
 
    1. Sono ammessi  all'accertamento  dell'idoneita'  al  pilotaggio
presso  l'Aeronautica  militare  i  primi  6   concorrenti   per   la
specializzazione «pilota militare» individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 20, comma 8. 
    2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia'  conseguito  il
brevetto  di  pilota  di  aeroplano  presso   la   Scuola   di   volo
dell'Aeronautica  militare   di   Latina   non   saranno   sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  e,  se  vincitori,  saranno
convocati in Accademia. 
    3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono: 
      a) previo superamento della  visita  medica  di  controllo  cui
saranno   sottoposti   presso   il   competente   ufficio   sanitario
dell'Accademia a cura di Ufficiale medico del Corpo  individuato  dal
Comandante  del  predetto  Istituto.  Nell'espletamento  dei   propri
lavori, il citato Ufficiale  medico  puo'  disporre  l'esecuzione  di
tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione  del
quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
      Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto del sostenimento  di
detta visita, devono produrre un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. Qualora le concorrenti  risultino  positive  al
test di gravidanza  sulla  base  dei  certificati  prodotti  o  degli
accertamenti svolti a  cura  dell'Amministrazione,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 5. 
      I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi  dal  concorso.
Avverso tale esclusione, gli  interessati  possono  produrre  ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11; 
      b)  se  provenienti  dai  civili,  in   qualita'   di   allievo
finanziere,  contraendo,  dalla  data  di  presentazione,  una  ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa; 
      c) con il grado rivestito, se  militari  in  servizio.  Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera b); 
      d) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza. 
    Nel caso in cui i candidati appartengano: 
      e) alla Guardia di finanza,  sono  comandati  in  missione  per
tutta la durata della fase; 
      f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
      g) a Forze di polizia a  ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art.  20,  comma
8, un numero di concorrenti pari a quello  degli  eventuali  esclusi,
rinunciatari,  assenti  o  rinviati  per  positivita'  al   test   di
gravidanza. 
    5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con  la  medesima  decorrenza,  la  ferma  contratta  dai
candidati di cui al comma 3, lettera  b),  e'  rescissa.  I  medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma  3,  lettera  c)
sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    6.  Alla  fine  del  percorso  accertativo  presso  l'Aeronautica
militare  i  candidati  risultati  idonei   saranno   convocati,   se
vincitori, in Accademia. I candidati  risultati  non  idonei  saranno
esclusi dal concorso.