Art. 23 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. 2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 3. Ai fini del presente concorso: a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri: 1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione e' convertito aritmeticamente da trentesimi a decimi e arrotondato alla seconda cifra decimale; 2) il punteggio incrementale ottenuto nel corso delle prove di efficienza fisica e' confermato; 3) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato; b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui ai precedenti articoli 15 o 17 e le prove e gli accertamenti di cui al presente bando non previsti nell'ambito della precedente analoga procedura. 4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.