Art. 23 
 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  4,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoRN2021@pec.gdf.it e corredata da scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
uniche di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo  i
seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e' convertito aritmeticamente da trentesimi a  decimi  e
arrotondato alla seconda cifra decimale; 
        2) il punteggio incrementale ottenuto nel corso  delle  prove
di efficienza fisica e' confermato; 
        3)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui ai precedenti articoli 15 o 17 e  le
prove e gli accertamenti  di  cui  al  presente  bando  non  previsti
nell'ambito della precedente analoga procedura. 
    4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei  posti
di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza
di rinvio.