Art. 24 Graduatorie uniche di merito 1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per comparto, sono redatte dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali previste all'art. 1, comma 4. 3. Le graduatorie uniche di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti: a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11; b) nella prova scritta di cui all'art. 12; c) nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei voti ottenuti in ciascuna delle materie d'esame); d) nelle prove di efficienza fisica; e) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli concorrenti per la specializzazione «pilota militare» relativamente al possesso del B.P.A. (brevetto di pilota di aeroplano), conseguito presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00; f) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli concorrenti per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» in base al possesso delle seguenti categorie di patente nautica: 1) categoria «A»: (a) entro le 12 miglia dalla costa - punti 0,20; (b) senza alcun limite dalla costa - punti 0,40; 2) categoria «B»: - punti 1,00. I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, cosi' come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sara' considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio piu' alto. Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento del COVID-19, si tiene conto delle risultanze delle prove sostenute nell'ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di cui all'art. 23, comma 3. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d'ufficio, a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato. 7. Fermi restando i limiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti: a) i posti del comparto ordinario, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorita': 1) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»; 2) specializzazione «pilota militare»; b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 1) all'altra specializzazione a concorso; 2) al comparto ordinario. 8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino: a) privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 9. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella relativa graduatoria unica di merito, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito. 10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.