Art. 24 
 
 
                    Graduatorie uniche di merito 
 
 
    1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per  comparto,  sono
redatte dalla sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera
a). 
    2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche  di  merito  i
candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  a  tutte  le
fasi concorsuali previste all'art. 1, comma 4. 
    3. Le graduatorie uniche  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno  formate  secondo  l'ordine  dei  punteggi   conseguiti   dai
concorrenti,  calcolati  sommando  i  punti  merito/maggiorazioni  di
punteggio ottenuti: 
      a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11; 
      b) nella prova scritta di cui all'art. 12; 
      c) nelle prove orali (costituito  dalla  media  aritmetica  dei
voti ottenuti in ciascuna delle materie d'esame); 
      d) nelle prove di efficienza fisica; 
      e) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli  concorrenti
per la specializzazione «pilota militare» relativamente  al  possesso
del B.P.A. (brevetto di pilota di aeroplano),  conseguito  presso  la
Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00; 
      f) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli  concorrenti
per la specializzazione «comandante di stazione e unita'  navale»  in
base al possesso delle seguenti categorie di patente nautica: 
        1) categoria «A»: 
          (a) entro le 12 miglia dalla costa - punti 0,20; 
          (b) senza alcun limite dalla costa - punti 0,40; 
        2) categoria «B»: - punti 1,00. 
      I punti attribuibili per il possesso  delle  patenti  nautiche,
cosi' come sopra distinti, non  sono  cumulabili  tra  loro  e  sara'
considerata quella che comporta  l'attribuzione  del  punteggio  piu'
alto. 
    Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento  del
COVID-19, si tiene  conto  delle  risultanze  delle  prove  sostenute
nell'ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di
cui all'art. 23, comma 3. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza sono  approvate  le  graduatorie  uniche  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori del concorso. 
    6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio, a svolgere -  anche  in  deroga,  per  una  sola
volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove  e  accertamenti  di  cui
agli articoli 14, 15, 17, 19 e  21  nell'ambito  del  primo  concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie uniche  di  merito  del  presente
concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del  corso
di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso  cui  sono  state
rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,   dei   vincitori   del   presente   concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione  originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata  sulla  base
del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  finale  del  corso   di
formazione effettivamente frequentato. Gli  effetti  economici  della
nomina sono riconosciuti, in ogni  caso,  con  la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al   corso   effettivamente
frequentato. 
    7. Fermi restando i limiti di cui all'art. 10, comma  1,  lettera
a), del decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  qualora  per  mancanza  di  candidati
idonei non possano essere ricoperti: 
      a) i posti del comparto ordinario, le unita'  disponibili  sono
equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  a  quelle  messe  a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
        1) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»; 
        2) specializzazione «pilota militare»; 
      b)  i  posti  per  una  delle  specializzazioni  del   comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        1) all'altra specializzazione a concorso; 
        2) al comparto ordinario. 
    8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino: 
      a) privi dell'attestato di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore; 
      b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    9. Le riserve di posti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a)
sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche  i
concorrenti che, nella  relativa  graduatoria  unica  di  merito,  si
collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. 
    Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza  di
candidati idonei, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito. 
    10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul  portale  attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.