Art. 25 
 
 
            Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso 
 
 
    1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in
qualita' di allievi ufficiali del ruolo normale - comparti  ordinario
e   aeronavale,   previo   superamento   della   visita   medica   di
incorporamento  alla  quale  sono  sottoposti  presso  il  competente
ufficio sanitario dell'Accademia,  prima  della  firma  dell'atto  di
arruolamento, da parte di Ufficiale medico del Corpo individuato  dal
Comandante del citato Istituto. Nell'espletamento dei propri  lavori,
il citato Ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione  di  tutti  gli
accertamenti ritenuti utili a una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico avvalendosi, se necessario, anche del  supporto  tecnico  del
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare
il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I  provvedimenti  con  i  quali  il  citato  Ufficiale  medico
accerta,  ai  sensi  del  presente   articolo,   la   non   idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o  di  polizia
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
Amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di  finanza,
copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  fermo
restando quanto specificato all'art.  24  commi  7  e  9.  Decorsi  i
termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di  rinunce  o
decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 
    5.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso. 
    6. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti,  gli  appuntati  e  i  finanzieri  del  Corpo  devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 
    7. Gli allievi  ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di contrarre  una  ferma  di
tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia.  Ai
fini della nomina a sottotenente hanno  l'obbligo  di  contrarre  una
nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e  decorre
dalla stessa data di nomina. 
    8. Agli allievi ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.