Art. 26 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 25. Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura dell'Accademia della Guardia di finanza. 3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.