Art. 27 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare» presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere g) e h), per il comparto ordinario e all'art. 1, comma 4, a eccezione della lettera g), per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.