Art. 2 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) abbiano conseguito la promozione  alla  classe  superiore  o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado  o  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento. 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.