Art. 3
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica
certificata con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative
all'anno scolastico 2019/2020 devono essere presentate o spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data
risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione,
ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio
sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore - con
allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato
il decreto di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la
valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti
riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale
recapito telefonico dell'istituto scolastico;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del
decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente).