Art. 4
1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande
pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i
seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta'
inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e
distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento
amministrativo per l'inoltro al Segretario generale per
l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda, prevista dal presente bando.
Roma, 3 marzo 2021
Il segretario generale: Chieppa