Art. 11 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
    1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6. 
    2. Le prove di educazione fisica  avranno  una  durata  di  circa
uno/due giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi indicate  nel
precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire, in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge,  il  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per  il
nuoto per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)), in corso di  validita'  e  non  antecedente  a  un  anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici  appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero  da  specialisti  che  operano  presso   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale
in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale  certificato  comportera'  l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma  10,  per
il concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  b),  i
concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  esibire,   in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque  giorni  antecedenti  la
data di effettuazione  delle  prove  di  educazione  fisica,  per  lo
svolgimento in piena sicurezza delle stesse. Le  concorrenti  che  si
trovano in stato di gravidanza e non possono essere  sottoposte  agli
accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 580, comma 2 del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  citato  nelle
premesse, sono ammesse d'ufficio,  anche  in  deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate, ferma restando, comunque, l'ammissione esclusivamente al 3°
anno di scuola secondaria di secondo grado. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): piegamenti  sulle  braccia,  flessioni  del  busto  dalla
posizione supina e corsa di 1000 metri piani; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): piegamenti  sulle  braccia,  flessioni  del  busto  dalla
posizione supina, nuoto metri 25 (qualunque stile)  e  corsa  di  800
metri piani; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): piegamenti sulle braccia, corsa  di  100  metri  piani  e
corsa di 800 metri piani. 
    I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di  svolgimento  degli  esercizi
indicati nel presente comma sono riportati nei prospetti  rinvenibili
tra gli allegati al bando. 
    6.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione  dovranno  farlo  immediatamente  presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente  (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella   domanda   di   partecipazione).   Di   tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i  dati
ricavabili  dalla  domanda  di   partecipazione   al   concorso.   La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al  settimo
giorno a  decorrere  dal  giorno  seguente  la  data  originariamente
prevista per l'effettuazione delle prove  di  educazione  fisica.  In
ogni  caso,  non  saranno  prese   in   considerazione   istanze   di
differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di
concorrenti che hanno portato  comunque  a  compimento  la  prova  di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel
corso  della  prova,  dovranno  rilasciare   apposita   dichiarazione
scritta.  Di  tale  circostanza  verra'   data   comunicazione   al/i
genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    7. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 5  sono  indicati  i
punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai  concorrenti  in
ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione  degli  stessi.  La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare  in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui  al  precedente
comma 5. 
    8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e b) la prova di educazione fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto
rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima  di  almeno
6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei  voti  riportati
nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il  concorrente
avra' riportato la  votazione  minima  complessiva  di  almeno  6/10,
risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui
al prospetto rinvenibile tra gli  allegati  al  bando.  Il  punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova  di  educazione  fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 13. 
    9.  In  caso  di  giudizio  di   inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 8, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
    10. I concorrenti idonei  in  tutte  le  prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c)
e d), che avranno conseguito la promozione alla classe  superiore  al
termine dell'anno scolastico, entro la data di incorporamento, di cui
al precedente art. 4, comma 10, lettera f), dovranno inviare, a  pena
di esclusione, con messaggio di posta  elettronica  -  al  Centro  di
selezione      e      reclutamento      nazionale       dell'Esercito
(uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it                               e
suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola  navale  militare
«Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it),  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  b)  e  alla
Scuola       militare       aeronautica        «Giulio        Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in  formato  PDF  o  JPEG  di  apposita  dichiarazione   sostitutiva,
sottoscritta ai sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ai
genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'  genitoriale  o
al tutore,  da  cui  risulti  la  conseguita  promozione  al  termine
dell'anno scolastico 2021-2022 alla classe superiore.