Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1.  Nell'ambito  di  ciascun  concorso  saranno   nominate,   con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte  da
personale militare in servizio delle rispettive  Forze  armate  e  da
qualificati esperti, civili o militari, nelle materie  oggetto  della
prova di cultura generale: 
      a) commissione valutatrice unica interforze  per  la  prova  di
cultura generale; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      f) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico. 
    2. Per tutti i concorsi, la  commissione  di  cui  al  precedente
comma 1, lettera a) sara' cosi' composta: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  colonnello  o  grado
corrispondente (anche identificabile  in  uno  dei  Comandanti  delle
scuole militari), presidente; 
      due ufficiali, membri; 
      uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco,  latino,  inglese,  matematica,  storia,  fisica   e   scienze
naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale; 
      un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei   marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    I componenti  di  detta  commissione  saranno  tratti  da  quelli
designati per la commissione esaminatrice di cui al precedente  comma
1, lettera f); 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
        uno o piu' ufficiali superiori, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
        due ufficiali medici, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado non inferiore a tenente  colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  Fanteria,  Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        due ufficiali psicologi, membri; 
        un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale di grado non inferiore a tenente  colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  Fanteria,  Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        due  ufficiali,  membri,  di  cui  almeno   uno   qualificato
istruttore militare di educazione fisica; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
        due ufficiali medici  di  grado  non  inferiore  a  capitano,
membri; 
        un ufficiale inferiore o  un  sottufficiale  appartenente  al
ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        il comandante della Scuola navale militare, presidente; 
        uno o piu' ufficiali, membri; 
        un sottufficiale di grado non  inferiore  a  2°  Capo  scelto
qualifica speciale, segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di  grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
        due ufficiali superiori medici, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  vascello,
presidente; 
        due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  potra'  avvalere  del  supporto  di  ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale superiore, presidente; 
        due ufficiali, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un ufficiale medico di grado  non  inferiore  a  capitano  di
fregata, presidente; 
        due ufficiali medici di grado  non  inferiore  a  tenente  di
vascello, membri; 
        un  ufficiale  inferiore  o  un   sottufficiale   del   ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di  medici  specialisti  esterni.
Gli ufficiali medici facenti  parte  di  detta  commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
per gli accertamenti sanitari. 
    5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        il comandante della Scuola militare aeronautica, presidente; 
        uno o piu' ufficiali, membri; 
        un  ufficiale/sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    In  caso  di  impossibilita'  o   incompatibilita'   a   svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del  codice  di  procedura
civile, il presidente della commissione  sara'  sostituito  da  altro
ufficiale di grado non inferiore a colonnello; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un ufficiale del Corpo sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
        due ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; 
        due  ufficiali  dell'Arma  aeronautica   qualificati   perito
selettore, di cui uno adibito alle  selezioni  speciali,  membri.  In
alternativa, uno dei predetti membri  potra'  essere  un  funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa; 
        un  ufficiale/sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del supporto di  ulteriori  ufficiali,
qualificati perito selettore e di  sottufficiali,  qualificati  aiuto
perito selettore; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale superiore, presidente; 
        due ufficiali, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
        due ufficiali medici  di  grado  non  inferiore  a  Capitano,
membri; 
        un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a Primo maresciallo, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. Gli ufficiali medici  e  gli  eventuali  medici  specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per  gli  accertamenti
sanitari.