Art. 2 
 
    1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso bandito con il decreto di cui all'art. 1 sono ampliati di
ulteriori dieci giorni  rispetto  all'attuale  termine  di  scadenza,
fermo restando il limite orario delle ore 17,00 per  l'inoltro  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    2. E' confermata ogni altra disposizione prevista dal decreto  di
cui all'art. 1.