Art. 13 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e  composta  da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici  del  ruolo  degli
psicologi della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore  tecnico  superiore,  che  la  presiede,   e   da   quattro
appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  di  polizia  del
ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico
superiore,  sottopone  alla  verifica  del  possesso  delle  qualita'
attitudinali  i  candidati  risultati  idonei  all'accertamento   dei
requisiti psico-fisici e i candidati  appartenenti  alla  Polizia  di
Stato. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta
commissione e' integrata  con  due  appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso  della  qualifica  di  perito  in   materia   di   selezione
attitudinale. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    4.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi',  ad  un'intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di cui  al  comma  2,  finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse
esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di
interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione
ai fini del giudizio di idoneita'. 
    5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    6.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati sono ammessi  a  una  seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    8. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti.