Art. 14 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte
ed una prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto penale congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
    3. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: 
      a) diritto civile; 
      b) diritto del lavoro; 
      c) diritto della navigazione; 
      d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
      e) nozioni di medicina legale; 
      f)  nozioni  di  diritto  dell'Unione  europea  e  di   diritto
internazionale; 
      g) lingua inglese; 
      h) informatica. 
    6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio
del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 
    7. La prova orale di  informatica  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso, da parte  del  candidato,  di  un  livello  sufficiente  di
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, e  puo'
prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei  piu'  noti
applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 
    8. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).